Wikileaks
rivela la vergogna Bersani sul nucleare |
Non solo Berlusconi e compagnia al governo giocano
con la pelle degli italiani. Il Pd e Lega Ambiente non sono da meno.
L'ennesimo cable di Wikileaks riguarda il testo di un accordo bilaterale,”Partnership
Globale sull’Energia Nucleare-GNEP”, firmato nel dicembre
del 2007 dall'allora Ministro per lo Sviluppo Economico Pierluigi
Bersani e dal Segretario dell'Energia degli Stati Uniti d'America
Bodman, nel quale si programma e si mette nero su bianco la cooperazione
nucleare tra Italia e Usa.
Nel cable (firmato dall'ex Amabasciatore Usa a Roma Ronald Spogli)
si riporta come l'attuale Segretario del PD Bersani si impegni,
e impegni il nostro paese, a riprendere la strada del nucleare,
e arrivi a minimizzare il risultato del Referendum sul nucleare
del 1987, sostenendo che "Il risultato de Referendum non
esclude l'Italia dalla generazione di energia nucleare, l'ha solo
sospesa”.Infine, come riporta il cable, Bersani al momento
della firma dell'agreement sostiene che l'accordo GNEP "può
giocare un ruolo importante nel modificare gli atteggiamenti italiani
nei confronti dell’energia nucleare"....continua
con il documento. Leggi sotto:
CODICE - 07ROME2438
DATA - 7/12/2007
CLASSIFICAZIONE
- UNCLASSIFIED
FONTE - Embassy
Rome
VZCZCXYZ0002
PP RUEHWEB
DE RUEHRO #2438/01
3411151
ZNR UUUUU ZZH
P 071151Z DEC 07
FM AMEMBASSY ROME
TO RHEBAAA/DEPT OF ENERGY WASHDC PRIORITY
RUEHC/SECSTATE WASHDC PRIORITY 9505
INFO RUEHBS/AMEMBASSY BRUSSELS PRIORITY 1734
UNCLAS ROME 002438
SIPDIS
SIPDIS
DEPARTMENT PASS
TO DOE
DEPARTMENT FOR L/T
BRUSSELS FOR USEU - THOMAS SMITHAM
E.O. 12958:
N/A
TAGS: ENRG, PREL, IT
OGGETTO: IL SEGRETARIO BODMAN E IL MINISTRO ITALIANO FIRMANO ACCORDI
SU RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE ENERGETICO E SULLA PARTNERSHIP
GLOBALE SULL’ENERGIA NUCLEARE (GNEP)
RIF: ROME 2317
1. (U) Sommario:
In un incontro del 13 novembre il Segretario all’Energia e
il Ministro italiano dello Sviluppo Economico Bersani hanno discusso
il futuro dell’energia nucleare in Italia, la Partnership
Globale sull’Energia Nucleare (GNEP) e la cooperazione bilaterale
sulla ricerca e sviluppo in campo energetico. Bersani ha firmato
la Dichiarazione di Principi sulla GNEP alla fine dell’incontro.
Bodman e Bersani hanno anche firmato un accordo bilaterale sulla
cooperazione nella ricerca e sviluppo (testo al paragrafo 5). Fine
sommario.
2. (U) Il Ministro
Bersani ha aperto l’incontro dando il benvenuto al Segretario
Bodman e dichiarandosi pronto a firmare l’accordo bilaterale
e Dichiarazione di Principi sulla GNEP. Bersani ha osservato che
l’accordo copre “le tecnologie energetiche più
significative” e produrrà risultati concreti. Ha detto
che c’è bisogno di trovare nuove soluzioni alle sfide
energetiche che si trovano di fronte la UE e gli Stati Uniti e che
il carbone pulito e l’energia nucleare probabilmente avranno
un ruolo importante nel soddisfare le future necessità energetiche.
Riferendosi al referendum del 1987 che aveva di fatto bandito la
generazione di energia nucleare in Italia ha detto che l’
“Italia non è esclusa dalla generazione di energia
nucleare, è stato solo sospesa”. Secondo Bersabni la
GNEP può giocare un ruolo importante nel modificare gli atteggiamenti
italiani nei confronti dell’energia nucleare.
3. (U) Il Segretario Bodman ha fatto notare la necessità
far seguire azioni concrete alla firma dell’accordo bilaterale.
Ha proposto che il governo italiano invii scienziati a visitare
il Laboratorio Nazionale delle Energie Rinnovabili (NREL) e il Laboratorio
Nazionale della Tecnologia Energetica per conoscere le ricerche
che stanno conducendo gli scienziati USA in aree coperte dall’accordo
bilaterale. Bodman ha concordato sul fatto che la GNEP può
giocare un ruolo importante nel superare lo scetticismo italiano
nel confronti dell’energia nucleare. La domanda globale di
elettricità aumenterà del 50% nel corso dei prossimi
vent’anni e l’energia nucleare svolgerà un ruolo
importante nel soddisfare la domanda crescente. Bodman ha sottolineato
che uno degli obiettivi della GNEP è di consentire la generazione
di energia nucleare limitando nel contempo le occasioni di proliferazione
degli armamenti nucleari. Dopo le osservazioni di Bodman, Bersani
e Bodman hanno firmato di fronte alla stampa l’accordo bilaterale
e la Dichiarazione di Principi sulla GNEP.
4. (U) In incontri separati con il capo della procedura per la Riunione
dei Maggiori Economie sulla Sicurezza Energetica e il Cambiamento
Climatico (MEM), dott. Valeria Termini e con dirigenti della società
elettrica parastatale italiana ENEL, Assistente Vicesegretario Capo
del Dipartimento dell’Energia, John Mizroch, ha dato il benvenuto
alle visite di ricercatori italiani (del governo italiano o di associazioni
di aziende) alle strutture del Dipartimento dell’Energia nella
sua area di programma, compresa il NREL. La parte italiana, che
comprendeva, in entrambi gli incontri, collaboratori dell’Ufficio
del Primo Ministro, ha reagito positivamente al suggerimento di
Mizroch.
5. (U) Inizia
il testo dell’accordo bilaterale sulla cooperazione nella
ricerca e sviluppo in campo energetico.
ACCORDO TRA
IL DIPARTIMENTO
DELL’ENERGIA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
E
IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
NEL CAMPO DELLA
RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE ENERGETICO
Considerato
che il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della
Repubblica Italiana sono parti nell’Accordo sulla Cooperazione
Scientifica e Tecnologica del 1 aprile 1988, così come modificato
e integrato (l’ “Accordo S & T”);
Considerato
che il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e il Ministero
dell’Industria, Commercio e Artigianato della Repubblica Italiana
hanno stipulato un Memorandum d’Intesa nel campo della Ricerca
e Sviluppo nel settore dell’Energia il 5 dicembre 1985, inclusi
gli Accordi Attuativi del 2 maggio 1990 sulla consultazione riguardo
alle politiche energetiche e l’ampliamento della collaborazione
congiunta e dello scambio di informazioni (di seguito “l’Accordo
del 1985”) che è scaduto il 5 dicembre 1991;
Considerato
che Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e il Ministero
dell’Industria, Commercio e Artigianato della Repubblica Italiana
hanno stipulato un Memorandum d’Intesa il 26 maggio 1995 sulle
consultazioni in politica energetica e sull’ampliamento della
collaborazione congiunta e lo scambio di informazioni (di seguito
l’ “accordo del 1995”) che è scaduto il
26 maggio 2005;
Considerato
che il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (di seguito
“DOE”) e il Ministero dello Sviluppo Economico della
Repubblica Italiana (di seguito “MSE”) (collettivamente,
di seguito, “le Parti”) ritengono che le attività
di cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo, scambio di informazioni
e consultazioni sulla politica energetica intraprese in conformità
all’accordo del 1985, agli Accordi Attuativi del 1990 e all’accordo
del 1995 sono di mutuo beneficio;
Considerato
che le Parti hanno un interesse comune a continuare le attività
intraprese in conformità all’accordo del 1985, agli
Accordi Attuativi del 1990 e all’accordo del 1995 e a intraprendere
nuove attività di cooperazione nel campo delle ricerca e
sviluppo nel settore energetico;
Tutto ciò
considerato le Parti convengono quanto segue:
ARTICOLO I
1. L’obiettivo
della cooperazione secondo questo Accordo consiste nel:
- continuare,
a mutuo beneficio delle Parti, l’quilibrato scambio di informazioni
sulla tecnologia energetica relative a vari settori energetici,
quali l’energia da carbone pulito, idrogeno, l’energia
nucleare, la bioenergia e altre scienze energetiche fondamentali;
- condurre le
relative ricerche e sviluppo congiunti e attività congiunte
di pianificazione che saranno ulteriormente definite nel progetto
allegato a questo Accordo; e
- continuare
periodiche consultazioni bilaterali sulla politica energetica attraverso
riunioni annuali di sottocomitati per ciascuna delle attività
programmate così come definite negli allegati a questo Accordo.
2. Questo Accordo è soggetto al e disciplinato dall’Accordo
S&T.
ARTICOLO II
La cooperazione
in conformità a questo accordo può includere, senza
esservi limitata, quanto segue:
1. Scambio su
base periodica di informazioni scientifiche e tecniche e di risultati
e metodi di ricerca e sviluppo nelle modalità concordate
dai Coordinatori designati dall’Articolo III;
2. Organizzazione
di seminari e di altri incontri su temi energetici concordati nelle
aree enumerate nell’Articolo secondo le modalità concordate
dai Coordinatori;
3. Visite di
verifica da parte di specialisti di una Parte a strutture o progetti
di ricerca energetica dell’altra Parte su invito dell’istituzione
ospite;
4, Scambio di
materiali, strumenti, componenti e attrezzature per la sperimentazione;
5. Scambi di
personale per la partecipazione ad attività concordate di
ricerca, sviluppo, dimostrazioni, analisi, progettazione, sperimentazione
e formazione;
6. Progetti
congiunti sotto forma di esperimenti, prove, analisi di progetti
o altre attivitàdi collaborazione tecnica;
7. Finanziamento
congiunto di specifici progetti di ricerca e sviluppo che possono
essere intrapresi in collegamento con altre organizzazioni o persone
qualificate secondo le modalità concordate dai Coordinatori;
8. Finanziamento
congiunto di specifiche attività di dimostrazione e di diffusione
dei risultati di tali progetti; e
9. Altre analoghe
forme di cooperazione quali possono essere proposte e concordate
per iscritto tra le Parti.
ARTICOLO III
1. Ciascuna
Parte designerà un Coordinatore per la supervisione dell’attuazione
di questo Accordo. Come concordato reciprocamente, i Coordinatori
si incontreranno per valutare tutti gli aspetti della cooperazione
prevista da questo Accordo. Tali incontri si terranno alternativamente
negli Stati Uniti e in Italia.
2. Sotto la
direzione delle Parti, i Coordinatori approveranno e verificheranno
tutte le attività di cooperazione da condurre sulla base
di questo Accordo.
3- I Coordinatori
esamineranno e valuteranno ogni nuova attività proposta e
lo stato della cooperazione previsti da questo Accordo. Essi assicureranno
anche una guida e indirizzi appropriati ai gruppi di lavoro, come
definiti dall’Articolo III, paragrafo 4, e ai direttori di
progetto delle attività sviluppate in conformità a
questo Accordo. Se così richiesti, i Coordinatori possono
consigliare le Parti riguardo ai progressi e al futuro delle attività
cooperative stabilite da questo Accordo.
4. I Coordinatori,
se necessario e appropriato, creeranno gruppi di lavoro informali
in ciascuna delle aree di cooperazione previste da questo Accordo
per facilitare l’attuazione dei progetti che possano essere
intrapresi in tali aree.
5. Almeno annualmente,
i Coordinatori informeranno il Coordinatore dell’Accordo S&T
circa lo stato delle attività di collaborazione intraprese
secondo questo Accordo.
ARTICOLO IV
1. Proposte
di cooperazione in base a questo Accordo possono essere presentate
ai Coordinatori per l’approvazione da ciascuna delle Parti
o da loro rappresentati designati.
2. Ciascuna attività di cooperazione identificata nell’Articolo
II, paragrafi 4-8, che sia approvata dai Coordinatori sarà
descritta per iscritto in un Progetto Allegato a questo Accordo.
Tali Allegati conterranno procedure dettagliate per l’attuazione
dell’attività di cooperazione, compreso, ma non limitatamente
ad essi, i contributi di ciascuna Parte (costi e suddivisione dei
costi), calendari e responsabilità di ciascuna Parte.
3. Ciascun Progetto
Allegato concluso tra le Parti sarà soggetto e riferito a
questo Accordo.
ARTICOLO V
Le seguenti
previsioni si applicheranno agli scambi di attrezzature secondo
questo Acccordo:
1. Per mutuo
accordo, una Parte potrà fornire attrezzature da utilizzare
in un’attività congiunta. In tal caso la Parte conferente
fornirà, appena possibile, alla Parte ospite una lista dettagliata
delle attrezzature e della documentazione tecnica appropriata relativa
all’utilizzo, manutenzione e riparazione dell’attrezzatura.
2. La titolarità
dell’attrezzatura e delle necessarie parti di ricambio fornite
dalla Parte conferente alla Parte ospite per l’utilizzo in
attività congiunte rimarrà della Parte conferente
e la proprietà sarà restituita alla Parte conferente
al completamento dell’attività congiunta, a meno di
accordi diversi.
3. L’attrezzatura
fornita in base a questo Accordo sarà resa operativa presso
lo stabilimento ospite solo su accordo tra le Parti.
4. Lo stabilimento
ospite fornirà i locali necessari per l’attrezzatura,
fornirà i servizi necessari quali energia elettrica, acqua
e gas e normalmente fornirà i materiali da sottoporre a prova
in accordo con le specifiche tecniche concordate.
5. La responsabilità
e le spese di trasporto dell’attrezzatura e dei materiali
dagli Stati Uniti d’America a mezzo aereo o nave a un porto
autorizzato d’ingresso in Italia adatto alla destinazione
finale, e anche la responsabilità per la custodia e l’assicurazione
del trasporto, rimarranno del Dipartimento dell’Energia.
6. La responsabilità
e le spese di trasporto dell’attrezzatura e dei materiali
dall’Italia a mezzo aereo o nave a un porto autorizzato d’ingresso
negli Stati Uniti d’America adatto alla destinazione finale,
e anche la responsabilità per la custodia e l’assicurazione
del trasporto, rimarranno delle organizzazioni italiane designate
dal MSE per ciascun Allegato.
7. L’attrezzatura
fornita in conformità a questo Accordo per essere utilizza
in attività congiunte sarà considerata di tipo scientifico
e non avrà carattere commerciale.
ARTICOLO VI
Le seguenti previsioni si applicheranno alle assegnazioni o scambi
di personale in base a questo Accordo:
1. Ogni qualvolta
sia contemplata un’assegnazione o uno scambio di personale,
ciascuna Parte garantirà la selezione di personale qualificato
con le capacità e l’esperienza necessarie per condurre
le attività pianificate in base a questo Accordo. Ciascuna
di tali assegnazioni o scambi di personale sarà concordata
mutuamente in anticipo mediante uno scambio di lettere tra le Parti,
con riferimento a questo Accordo alle pertinenti previsioni riguardanti
la proprietà intellettuale.
2. La Parte mittente sarà responsabile dei salari, delle
assicurazioni e delle indennità da corrispondersi a tale
personale o ai suoi appaltatori.
3. La Parte
mittente pagherà il viaggio e le spese di vitto del suo personale
o dei suoi appaltatori durante il loro soggiorno presso lo stabilimento
della Parte ospite, salvo che non sia concordato diversamente.
4. La Parte
ospita assisterà nell’individuare alloggi adeguati
per il personale della Parte mittente o dei suoi appaltatori (e
delle loro famiglie) su una base di mutua soddisfazione e reciprocità.
5. La Parte
ospite fornirà tutta l’assistenza necessaria al personale
della Parte mittente o ai suoi appaltatori per quanto riguarda le
formalità amministrative, quali l’organizzazione dei
viaggi.
6. La Parte
mittente informerà il proprio personale e i propri appaltatori
della necessità di adeguarsi alle norme generali di lavoro
e alle regole di sicurezza in vigore presso lo stabilimento ospite.
ARTICOLO VII
1. Salvo che
sia altrimenti concordato, tutti i costi derivanti dalla cooperazione
in base a questo Accordo saranno responsabilità della parte
che vi incorre.
2. Ciascuna
Parte condurrà le attività previste dal questo Accordo,
e dai suoi Allegati, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti
applicabili; le attività in base e in funzione di questo
Accordo e degli Allegati saranno subordinate alla disponibilità
di fondi appropriati.
ARTICOLO VIII
Tutte le informazioni,
il materiale e le attrezzature trasferite in base a questo Accordo
e a ogni Allegato relativo saranno appropriati e accurati al meglio
della conoscenza e della convinzione della Parte trasferente, ma
la Parte trasferente non garantisce l’idoneità delle
informazioni, materiale o attrezzature trasferite in rapporto a
ogni uso o applicazione particolare ad opera della Parte ricevente
o di qualsiasi parte terza. Le informazioni, il materiale o le attrezzature
sviluppati congiuntamente dalle Parti saranno appropriati e accurati
al meglio della conoscenza e della convinzione delle Parti che li
sviluppano. Nessuna Parte garantisce l’accuratezza delle informazioni
sviluppate congiuntamente o l’idoneità del materiale
o delle attrezzature per ogni uso o applicazione particolare ad
opera di qualsiasi Parte o di qualsiasi parte terza.
ARTICOLO IX
1. Questo Accordo
entrerà in vigore all’atto della sua firma e rimarrà
in vigore per cinque (5) anni. L’Accordo sarà rinnovato
automaticamente per un ulteriore periodo di cinque anni salvo che
una delle Parti non informi per iscritto l’altra almeno sei
(6) mesi prima della data di scadenza.
2. Questo Accordo
può essere modificato o ampliato mediante accordo scritto
tra le Parti.
3. Questo Accordo può essere rescisso da ciascuna delle parti
con un preavviso scritto di un (1) anno.
4. Tutti gli
sforzi e gli esperimenti congiunti non completati alla scadenza
o alla data di rescissione di questo Accordo possono essere proseguiti
fino al loro completamento secondo i termini di questo Accordo.
FATTO a Roma,
oggi, tredicesimo giorno di Novembre 2007, in due esemplari nel
testo in lingua inglese che sarà il testo autentico. Una
traduzione dell’Accordo in lingua italiana sarà preparato
dal Ministero dello Sviluppo Economico e sarà considerato
ugualmente autentico in base a uno scambio di lettere tra le Parti
che ne confermi la conformità con il testo in lingua inglese.
PER IL DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
…
PER IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DOCUMENTO IN LINGUA ORIGINALE QUI
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