Prime riflessioni sull'accordo interconfederale del 28.6.2011
di
Carlo Gulielmi
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Venerdì 01 Luglio 2011
Queste note dell'avvocato giuslavorista Carlo Guglielmi focalizzano
l'attenzione sui putni rilevanti dell'accordo su "contratti
e rappresentanza sindacale" firmato da CGil, Cisl e Uil il
28 giugno con Confindustria. Per chi voglia ragionare sul merito
anche giuridico, e quindi sui margini che vengono lasciato - o
no - all'agire sindacale sui osti di lavoro, si tratta certamente
di un testo importante.
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Come afferma la storiografia più avvertita “la storia
è sempre storia del presente”. Il tratto più
straordinario dell’oggi sono le analogie davvero impressionanti
con il triennio 1991 – 1994. L’esplosione delle inchieste
giudiziarie, il franare di un blocco di potere ventennale (allora
il Caf oggi Berlusconi), l’invito a disertare il referendum
per recarsi “al mare” rinviato al mittente ieri come
oggi, la primavera elettorale dei comuni (ieri Bassolino oggi
De Magistris), l’attacco speculativo al sistema economico
paese e la finanziaria monstre (ieri 90.000 miliardi oggi 50 o
più miliardi di euro), il Governatore di Bankitalia prestato
alla salvezza della patria (ieri con Ciampi
alla presidenza del Consiglio, oggi con Draghi alla presidenza
della BCE), e sopra ogni cosa il ruolo del Presidente della Repubblica
che – Napolitano come Scalfaro – utilizza tutta la
propria credibilità e “moral suasion” per condurre
il paese fuori dalle secche delle contrapposizioni invocando responsabilità
nazionale e rigore. E, ovviamente, c’è l’architrave
della nuova geografia sociale responsabile ovverosia un accordo
interconfederale con cui lavoratori e aziende mettono al bando
ogni conflitto e rivendicazione nel superiore interesse della
produzione. La differenze dell’oggi è che tutto ciò
è accaduto non in tre anni - come allora - ma in tre mesi.
A quei tempi si dovette attendere il marzo 1994 (con la vittoria
di B.) per scoprire con sgomento come la caduta di un sistema
non producesse per germinazione naturale lo spazio per il cambiamento.
Oggi il fatto è del tutto chiaro appena 15 giorni dopo
il risultato dei referendum con l’adesione bipartisan alla
finanziaria, l’avvio militarizzato dei lavori per la Tav
in val di Susa, la prosecuzione dell’azione in Libia ed
il generalizzato plauso per la ritrovata unità sindacale;
il tutto sotto l’attento e attivo sguardo del Presidente
della Repubblica. Tutto si poteva pensare tranne che il Governo
tecnico si potesse fare con a capo B. e senza soluzione di continuità.
Ma così è, ed allora partiamo proprio dal 1993,
focalizzandoci - come è necessario - sulla democrazia sindacale
Ed infatti il protocollo del luglio 1993 prevedeva due significative
contropartite alla moderazione salariale che esso imponeva:
1.la previsione per la prima volta di rappresentanze sindacali
sul posto di lavoro elettive (le RSU) con l’impegno a “un
intervento legislativo finalizzato, tra l’altro, a una generalizzazione
dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali
che siano espressione della maggioranza dei lavoratori”
e qui va sottolineato l’aggettivo “legislativo”
e il sostantivo “maggioranza”, in altre parole: l’attuazione
sempre rinviata dell’art. 39 della Costituzione.
2.la mancata limitazione del diritto di sciopero al di fuori
dei servizi pubblici essenziali, in controtendenza rispetto ai
maggiori paesi Europei (Germania in testa);
E questi punti davano l’avvio nel pubblico impiego all’ultima
riforma di segno progressista (sia pure piena di ombre) dopo lo
Statuto dei lavoratori, ovverosia le leggi sulla contrattualizzazione
e sulla rappresentanza , e nel privato – ove il Governo
veniva meno al suo impegno di intervenire “legislativamente”
– l’avvio (sia pure a macchia di leopardo) di elezioni
sul posto di lavoro in base al successivo accordo interconfederale
del dicembre 1993.
Sono note le molte limitazioni attinenti alle RSU (quali l’obbligo
di riserva delle Rsu del 33% a Cgil Cisl e Uil, la natura pattizia
e quindi pressoché inesigibile da terzi dell’accordo,
l’utilizzo distorto dell’unitarietà per sopire
voci dissenzienti ecc.) ma il punto è che tale nocciolo
duro di democrazia, e di potenziale conflitto, vi era e però
era sopportato in quanto sufficientemente tenuto a bada dal tavolo
nazionale della concertazione e quindi non disturbava significativamente
le relazioni sindacali che guidavano il paese verso l’odierna
bancarotta, con la spensieratezza della nascente net. economy
e del vagheggiato ulivo mondiale.
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L’attuale fase la possiamo e dobbiamo spiegare però
con la decisione, maturata per prima da confindustria e pezzi
di rappresentanza politica del territorio sul finire degli anni
90 (primo caso di rilievo è il famoso patto per Milano
del 2000), di non avere più bisogno della mediazione politico-sindacale
del tavolo nazionale della concertazione. E questo ha condotto
alla successiva fase iniziata con il secondo Berlusconi (quello
del 2001) ed il suo famoso patto per l’Italia che conduceva
alla prima clamorosa spaccatura tra Cisl e Uil da un lato e Cgil
dall’altra..
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E però, con la successiva breve parentesi del Centrosinistra,
le confederazioni ritrovavano l’accordo, e lo ritrovavano
proprio sulla rappresentanza con la condivisione delle “linee
di riforma della struttura della contrattazione” del 7 maggio
2008 (il cui contenuto illustreremo a seguire) che la Cgil sottoscriveva
nella davvero ingenua speranza di poter fare blocco rivendicativo
con Cisl e Uil e Confindustria nei confronti del neonato governo
Berlusconi IV.
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Ma l’obiettivo a cui ha poi dedicato ogni sforzo il Ministro
Sacconi era tutt’ altro. Al riguardo invito per brevità
a leggere il programma che Sacconi al momento del suo insediamento
si è subito pubblicamente dato (lo si può trovare
in rete con l'interessante titolo "Liberare il lavoro, lavorare,
guadagnare, crescere in una società attiva"), in esso
è già delineato il percorso compiuto sino a qui
(e quello che si intende ancora compiere). In tale programmino
si afferma esplicitamente come il sistema di relazioni sindacali
debba essere riformato “spostandone il baricentro nell’azienda
e nel territorio". La piramide quindi si rovescia ma si ripropone
il problema: non potendo più
controllare e reprimere democrazia e conflitto con la concertazione
esse vanno direttamente eliminate. Ecco lo scarno ma efficace
programma delle relazioni sindacali “complici”.
Abbiamo quindi trovato il nodo, la scommessa su cui il progetto
di Sacconi (e di buona parte dell’attuale gruppo dirigente
di Confinfustria nonché la Cisl e la Uil) tiene o salta:
la democrazia sindacale, la modulazione dell’estensione
e della derogabilità della contrattazione e la possibilità
di resistenza ad essa e di conflitto collettivo ed individuale.
Ciò a cui alacremente ha allora lavorato il Sacconi erano
le trattative sboccate poi nell’accordo separato dello scorso
gennaio 2009 sul sistema contrattuale (non firmato dalla CGIL).
Relativamente ad esso a molti osservatori era parso scarsamente
comprensibile il fatto che nel pieno di una crisi economica globale,
universalmente definita strutturale e di lungo corso, il governo,
invece che rispondere della insufficienza delle c.d. misure anticrisi
adottate, promuovesse un accordo
separato sul sistema contrattuale. E ciò anche per i modesti
effetti concreti che esso si proponeva: in sostanza l’allungamento
della vigenza economica del contratto da due a tre anni (e la
contestuale identica riduzione della parte normativa da quattro
a tre anni), l’abrogazione del meccanismo della cd “scala
mobile carsica” e il piccolo sostegno alla contrattazione
di secondo livello con un generico - ed inevitabilmente modesto
– impegno a diminuire la pressione fiscale sul solo “premio
di produttività” da concordarsi a livello aziendale
o locale. Ed ugualmente incomprensibile si appalesava l’opposizione
della Cgil dato che tali previsioni erano già tutte (ma
proprio tutte) contenute nell’ accordo da essa siglato nel
maggio del 2008. Molti hanno infatti pensato ad un mero diversivo
o all’ulteriore strategia di marginalizzazione della CGIL
per far sponda con la sua parte più “riformista”
impegnata nella battaglia per rientrare a pieno titolo nella grande
famiglia della relazioni sindacali complici. Entrambe le notazioni
contengono del vero ma la parte qualificante dell’accordo
è nascosta nelle sue ultime righe, rispetto a cui poca
o nessuna attenzione è stata allora prestata in quanto
per essa l’accordo rinvia, non a caso, a future negoziazioni
(tra cui, evidentemente, proprio l’accordo dello scorso
28 giugno che qui si commenta). Ed allora vediamole tali innovazioni:
a) “la contrattazione collettiva nazionale o confederale
può definire ulteriori forme di bilateralità per
il funzionamento di servizi integrativi del welfare” (punto
4);
b) “i successivi accordi dovranno definire… nuove
regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione
collettiva valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate
con accordo, ivi compresa la certificazione all’Inps dei
dati di iscrizione sindacale” (punto 17);
c) “le nuove regole possono determinare, limitatamente alla
contrattazione di secondo livello ,,,,,l’insieme dei sindacati
rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono
proclamare gli scioperi” (punto18).
Ma l’altro aspetto chiave di tale accordo, come avremmo
meglio compreso poi, è quanto previsto all’art. 16.
laddove si afferma che “per consentire il raggiungimento
di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio
o in azienda, situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico
ed occupazionale, le specifiche intese potranno definire apposite
procedure, modalità e condizioni per modificare, in tutto
o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti
economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
di categoria”.
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Ma (come l’accordo del 28 giugno 2011 ci pare dimostri)
non erano i contenuti a scoraggiare la Cgil dalla firma, in quanto
- come si è detto - in larga parte coincidenti con l’accordo
da essa siglato nel 2008 anche per quanto attiene il rapporto
tra primo e secondo livello ove addirittura si prevedeva di deferire
alla contrattazione di secondo livello (“alternativamente”aziendale
o territoriale) non solo il “salario per obiettivo”
ma anche “l’organizzazione del lavoro, sulla condizione
e prestazione lavorativa, sulla valorizzazione della professionalità
–attraverso la formazione permanente -, sulle partite degli
orari, su tutte le tematiche legate alla flessibilità contrattata”,
con un effetto devolutivo pressoché integrale e addirittura
più ampio di quello ricavabile dalla procedura di deroga
fissato nel 2009 (quanto meno per la parte normativa). Ed infatti
l’esistenza di B. era sufficiente argine al reiteratamente
frustrato tentativo della Cgil di riproporre a CONFINDUSTRIA un
“patto tra produttori”, in quanto quest’ultima
per ottenere dal Governo riteneva di non aver bisogno della Confederazione
di Corso Italia (che, controvoglia, evitava dunque di firmare
l’accordo del 2009). E quindi l’ opposizione a tale
disegno esplicitamente neocorporativo – in assenza di opposizione
politica – riposava sul malmostoso ma rilevante ostruzionismo
della Cgil in attesa di tempi migliori.
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Ma su tutto ciò si abbatteva il ciclone Marchionne che
da subito chiariva di non sapere cosa farne dell’accordo
del 2009 nonostante lo stesso paresse apparecchiato per le sue
esigenze. Il Marchionne infatti (uomo spiccio come lo sono i nordamericani),
impiegava pochi minuti a capire l’inutilità –
ed anzi la farraginosità - del sistema delle deroghe. Ed
infatti i suoi valenti consulenti gli illustravano come la litania
degli organi di stampa main stream - che da anni raccontano come
sia necessaria una legge (o quanto meno un riforma di sistema
contrattuale) per consentire ai contratti aziendali di derogare
o addirittura sostituirsi ai contratti collettivi nazionali –
fosse una
straordinaria bufala.
Ed infatti è unanime sul punto (purtroppo) la più
recente Giurisprudenza nel sostenere che anche i rapporti tra
i vari livelli contrattuali vanno disciplinati, in base al principio
temporale (Cass., 9784/2003; 1576/2000; 4839/2001; 13300/2000).
Per cui il contratto nazionale posteriore può derogare
in peius al contratto aziendale precedente (Cass., 4354/89), come
il contratto aziendale può derogare a quello nazionale.
Risultano così superate le impostazioni precedenti (Cass.,
233/78) che affermavano la preminenza e l’ inderogabilità
della disciplina posta dal contratto collettivo nazionale, ritenuto
gerarchicamente superiore, ritenendo che il mandato fosse conferito
dal lavoratore al sindacato di categoria e da questo discendesse
verso i livelli inferiori. La giurisprudenza attuale partendo
dal presupposto che tutti i contratti collettivi, a prescindere
dal loro ambito di applicazione hanno la stessa dignità
e lo stesso valore e che non sussiste quindi alcuna gerarchia
tra gli stessi (8296/2001), stabilisce che prevale la disciplina
più recente sulla precedente ancorché peggiorativa,
ovviamente – e ci mancherebbe altro - con salvezza dei diritti
quesiti (Cass., 4839/2001; 13300/2000). Il contratto aziendale
ha natura ed efficacia di contratto collettivo e pertanto è,
quindi, idoneo ad incidere anche in senso sfavorevole sul contratto
nazionale (Cass., 2363/98; 8296/2001, S.U., 4570/96).
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Il sistema delle deroghe costruito dall’accordo separato
del 2009 veniva ad
avere così il paradossale risultato di legare la contrattazione
collettiva
aziendale ad “apposite procedure, modalità e condizioni”.
In altre parole ciò
che la Confindustria tentò con l’aiuto di governo
e sindacati complici fu il
disperato tentativo del famoso salvataggio delle capre e dei cavoli.
Ed infatti
preso atto del dilagare della fuga dalla contrattazione di settore
invece di
provare a difenderla, si comportarono come quei genitori che –
incapaci di
farsi rispettare dai figli – gli impartiscono l’ordine
“fai quel che vuoi” e
poi si vantano con gli amici di essere stati ubbiditi. E il Marchionne
per
primo ne decretò il fallimento, facendosi un contratto
in proprio. Ma il suo
problema non era certo quello delle deroghe al contratto nazionale
(come si è
visto già integralmente possibile) quanto liberarsi di
democrazia e conflitto.
L’invenzione della new.co a cui “non si applica l’art.
2112 c.c.” nasceva
proprio da tale esigenza: far firmare ai lavoratori un nuovo contratto
individuale in cui si incorporava quello collettivo siglato con
i sindacati
complici (in modo da legarli disciplinarmente alla “clausola
di
responsabilità”) e soprattutto quello di liberarsi
per sempre dalle RSU in modo
che nessun proprio dipendente mai più potesse votare i
propri rappresentanti,
ed in modo che nessun sindacato dissenziente potesse avere mai
più agibilità
sindacale all’interno delle sue fabbriche. Per questo occorreva
allora
liberarsi dal protocollo del 93, obiettivo perseguito simulando
che la Fabbrica
Italia fosse sorta per acquisizione originaria (come se gli stabilimenti
di
Pomigliano e di Mirafiori fossero una res derelicta casualmente
trovati sul
proprio cammino) disapplicando così l’art. 2112 c.c.
che avrebbe comportato l’
obbligo di recepimento anche di tale accordo interconfederale
(in quanto in
caso di cessione d’azienda l’effetto sostitutivo della
contrattazione opera
solo tra pari livelli). Ma per fare ciò Fabbrica Italia
doveva rimanere fuori
da CONFINDUSTRIA, altrimenti il recepimento dell’accordo
sulle Rsu sarebbe
divenuto automatico, e così è avvenuto con la non
affiliazione delle nuove
società a Federmeccanica.
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Qui nasce e finisce l’urgenza di un nuovo accordo: senza
i contributi Fiat
Federmeccanica chiude, e senza Federmeccanica Confindustria diventa
nulla più
che uno dei tanti centri servizi (esattamente cioè la triste
parabola di Cisl e
Uil). Ed è per questo e solo per questo che il fido Angeletti,
con lettera del
13 giugno 2011 ha disdettato l’accordo sulle Rsu che (decorso
il preavviso
pattiziamente previsto di 4 mesi) dal 13 ottobre 2011 non sarà
più vigente.
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Ebbene in questo quadro va riconosciuto che la Cgil pareva seguire
una propria
inerziale coerenza. Con l’accordo del 93 aveva concordato
la natura elettiva
della rappresentanza (le RSU) con l’impegno a “un
intervento legislativo”,
addirittura prevedendosi allora la progressiva scomparsa pattizia
delle Rsa
(ovverosia la rappresentanza su designazione delle organizzazione
sindacali
riconosciute dal datore per il sol fatto di aver firmato un contratto).
Con l’
accordo del 2008 aveva ribadito l’impegno per una “generalizzazione”
delle Rsu
senza mai quindi fare alcun riferimento alle RSA, e con il documento
dell’11
gennaio 2001 aveva previsto di “estendere e diffondere le
RSU a tutti i
settori…rendere fattivamente esigibile (sia da parte dei
lavoratori che di
ciascuna delle Organizzazioni Sindacali) la elezione delle RSU
in tutti i
luoghi di lavoro …..definire un meccanismo elettorale democratico
che
garantisca la libera competizione tra le liste elettorali nella
costituzione
delle RSU …sancire il suffragio universale dei lavoratori
con elettorato attivo
e passivo da parte di ciascun dipendente dell’impresa nell’elezione
delle RSU,
sancire il diritto di voto anche per i lavoratori temporanei….esplicitare
diritti, doveri e responsabilità delle RSU come soggetto
e luogo in cui i
rappresentanti sindacali svolgono le loro funzioni” Ed ecco
quindi come pareva
delimitata la disponibilità al negoziato della Cgil: una
parte indisponibile
(ovverosia le RSU, e cioè il diritto di tutti ad eleggere
liberamente i propri
rappresentanti a prescindere dalla firma o meno di contratti di
lavoro) ed una
disponibilissima ovverosia ogni possibile flessibilità
lavorativa e di livello
contrattuale; come si vede una posizione assai “riformista”
quanto meno nella
curiosa accezione italiana del termine.
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Che la parte indisponibile – e cioè la democrazia
– non fosse proprio così
indisponibile in effetti lo si era però iniziato a sospettare
già con il
semiclandestino Avviso comune del 12.4.2011 (ebbene sì,
quello del 28 giugno è
il secondo avviso comune siglata dalla Cgil sulla rappresentanza
quest’anno).
Ed infatti ad aprile le parti sociali erano chiamate – per
obblighi comunitari
– a pronunciarsi sul recepimento da parte del Governo della
Direttiva
2009/38/CE sui Comitati Aziendali Europei (CAE). Al riguardo tale
Direttiva
(all’art. 5.2) prevedeva come “i membri della delegazione
speciale di
negoziazione sono eletti o designati in proporzione al numero
di lavoratori
occupati in ciascuno Stato membro dall’impresa o dal gruppo
di imprese di
dimensioni comunitarie”. Ebbene, chiamati a recepire l’accordo,
le parti
sociali unitariamente il 12 aprile scorso innanzi all’alternativa
“eletti o
designati” sceglievano…. “designati” (si
veda art. 7), con buona pace del
diritto non negoziabile dei lavoratori a votare.
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Ma tale accordo pareva essere poco più di un cattivo presagio
(riguardando i
Cae una piccolissima frazione della forza lavoro italiana e non
intaccando la
disciplina delle RSU), non essendo certo immaginabile (quanto
meno per gli
ingenui, come chi scrive) che la CGIL lasciasse priva di RSU la
sua più ampia
categoria, i metalmeccanici, nel bel mezzo di uno scontro al calor
bianco per
la sopravvivenza, dando manforte a puntellare l’inquietante
crepuscolo di un
governo contro cui solo il precedente sei aprile aveva lanciato
uno sciopero
generale nel paese.
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Chiedendo scusa per tali fin troppo ampie premesse si può
finalmente giungere
ai contenuti qualificanti dell’accordo del 28 giugno 2011,
firmato anche dalla
Cgil dopo una trattativa durata due pomeriggi spalmati in quattro
giorni e
condotta dalla sola segretaria generale con la sua struttura.
Il primo dato che suscita stupore è che la Cgil, dopo
18 anni, per la prima
volta torni a nominare le RSA. Certamente lo fa in quanto esse
– nonostante il
protocollo del 93 ne avesse prevista la progressiva sparizione
– sono ben vive
e vegete e l’accordo si occupa di parzialmente “democratizzarle”
imponendo che
gli accordi stipulati dalle stesse siano sottoposti al voto se
ciò sia chiesto
da una federazione di CGIL CISL o UIL o dal 30% della forza lavoro
coinvolta
dall’accordo. Ma il dato è comunque che le Rsa vengono
messe sul medesimo piano
delle Rsu in termini di alternatività avendo esse le medesime
funzioni
negoziali e ribaltando così integralmente sia il protocollo
del 93, sia l’
impegno alla “generalizzazione” delle Rsu del 2008,
sia la investitura delle
“RSU come soggetto e luogo in cui i rappresentanti sindacali
svolgono le loro
funzioni” decisa nel gennaio 2011.
Il secondo dato che suscita stupore è il combinato disposto
di tali tre
elementi
•che in nessun luogo la Uil (o, più in generale,
le parti) ribadiscono la
validità dell’accordo sulle RSU del 1993 che quindi
il 13 ottobre decadrà
mancando da tale data un testo, ancorchè negoziale, che
vincoli organizzazioni
sindacali e datori a consentire le elezioni;
•che anzi nella parte finale dell’accordo (Accordi
di categoria) si afferma
come “le categorie definiranno…regole e criteri per
le elezioni delle Rsu”, a
riprova di come “le regole e i criteri” attualmente
vigenti non lo saranno più
dopo il 13 ottobre (altrimenti non si comprenderebbe questo mandato
dato che
tutti i contratti collettivi già disciplinano le elezioni
delle Rsu)
•e però la vigenza erga omnes dei contratti aziendali
stipulati dalle Rsu
(cap. 4) è prevista solo quando le Rsu siano “elette
secondo le regole
interconfederali vigenti” (e quindi solo per quelle attualmente
costituite o
costituende entro il 13 ottobre 2011, essendo quelle ulteriori,
future ed
eventuali “elette” secondo gli accordi altrettanto
futuri ed eventuali accordi
di “categoria”, anche perché l’accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 al
momento della sua stipula non era ancora “vigente”
e comunque non prevede – al
contrario di quello del dicembre 1993 – alcuna “regola”);
Ebbene ciò conduce ad un sistema ove da qui a tre mesi
l’unica certezza per la
contrattazione di secondo livello rimangono le sole Rsa essendo
rimesse le
eventuali elezioni delle Rsu a future quanto vaghe intese di categoria
(chi
potrà promuoverle, quale sarà il quorum, saranno
aperte a tutti, saranno
integralmente elettive? Non si sa!).
Ed allora è sufficiente che esse non giungano (o giungano
in tempi e modalità
tali da renderle inesigibili o innocue) ed oplà la Fiat
può rientrare (anche se
perde la causa) in CONFINDUSTRIA perché il risultato è
raggiunto: i lavoratori
non possono più eleggere i propri rappresentanti e tutto
ciò che resta sono le
Rsa ovverosia i sindacati firmatari, ovverosia gli unici soggetti
legittimati
da Marchionne all’agibilità sindacale. Ecco perché
Fiat esprime “apprezzamento”
per l’accordo ma chiede “ulteriori passi” (e
cioè l’affossamento silenzioso
nelle categorie delle Rsu) ed ecco perché CONFINDUSTRIA
risponde “aspetta e
vedi” (eloquente titolo dell’editoriale sulla prima
pagina del Sole 24 ore del
1.7.2011).
In altre parole, l’ordine è stato “quasi”
eseguito (e rimane addirittura il
bonario sospetto che la Camusso non l’abbia nemmeno capito).
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Ma perché la disfatta della Fiom sia totale si è
voluto aggiungere che “i
contratti aziendali…..che definiscono clausole di tregua
sindacale….hanno
effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze
sindacali
…firmatarie del presente accordo”. E qui siamo al
sublime. Si finge – infatti –
di escludere i lavoratori da conseguenze pregiudizievoli per violazione
della
tregua sindacale (attenzione graziosa ma fortunatamente rischio
già escluso
dalla Costituzione e dal buon senso, il lavoratore non può
fare da solo né
tregue sindacali né guerre sindacali che, come dice la
parola stessa, sono di
esclusiva competenza….sindacale). Si afferma in realtà
come la “tregua” valga
non solo per il sindacato che firma l’accordo che la prevede
(come è ovvio che
sia) ma anche per chi non firma purché sia affiliato alla
Cgil. Se poi poniamo
mente al fatto che i sindacati sono associazioni non riconosciute
di cui
risponde il legale rappresentante, ciò significa che d’ora
in poi di ogni
sciopero della Fiom proclamato contro un accordo da essa non firmato
il datore
potrà chiedere l’integrale risarcimento del danno
al buon Landini in persona, a
cui chi scrive (da operatore del diritto) consiglia di intestare
con
sollecitudine la macchina alla moglie o di portare la Fiom fuori
dalla Cgil,
tertium non datur.
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Ma fuori dal perimetro di tale accordo non rimane solo Landini.
Rimangono
infatti - al cubo - tutti i sindacati non concertativi. Ed infatti
ad essi non
solo (come alla Fiom) viene negato il diritto alla certezza delle
Rsu, ma pure
alla rappresentanza nazionale che infatti si predica dover essere
“certificata”
(si veda art. 1) in base al voto alle elezioni delle Rsu (che
non si sa se si
terrà mai più) e sulle “deleghe relative ai
contributi sindacali” che , come è
noto, dopo il referendum del 1995 vengono raccolte solo per Cgil,
Cisl e Uil,
da cui l’irrilevanza di qualsivoglia effettiva rappresentanza
(finanche fosse
maggioritaria) dei sindacati non firmatari. E non è un
caso che Bonanni si
opponga alla legge: gli accordi non possono giungere davanti alla
Corte
Costituzionale la legge sì, e non è difficile immaginare
che fine farebbe un
testo con i medesimi contenuti dell’accordo del 28 giugno
2011.
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Ma fuori dal perimetro dell’accordo rimangono anche tutti
i lavoratori precari
che il protocollo del 1993 inopinatamente escludeva da ogni diritto
di voto, e
su cui l’accordo del 2011 ancora una volta nulla dice. Ed
ugualmente fuori
rimane oltre la metà della forza lavoro italiana occupata
in aziende con meno
di 15 dipendenti ove non vigono né Rsa né Rsu. E
fuori saranno tutti quei
lavoratori che pur lavorando in aziende medie o grandi non avranno
la capacità,
la forza, il coraggio di raccogliere il 30% delle firme per asseverare
democraticamente gli accordi delle Rsa (per capire il dato: un
numero di firme
pari al 30% degli elettori per chiedere la consultazione sarebbe
come dire che
per promuovere un referendum invece che cinquecentomila firme
come previsto
dalla Carta Costituzionale ne servissero ……15 milioni!).
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Insomma l’accordo sarà “unitario” ma
è davvero minoritario. Fuori siamo
rimasti in tanti, non sarà la volta buona per organizzarci
su un programma
semplice: democrazia, conflitto, reddito?
Per l’intanto il Forum diritti lavoro ha depositato in
Cassazione una proposta
di legge polare per una reale democrazia ora nel lavoro e sta
raccogliendo le
firme con varie forze del sindacalismo di base, la Fiom l’ha
già fatto, FdS,
Sel e Idv si sono già dichiarati favorevoli ai contenuti
generali delle due
proposte, Magistratura democratica, Giuristi Democratici e l’Associazione
per i
diritti sociali e di cittadinanza presso il Crs hanno partecipato
e sviluppato
autonome iniziative e pregevoli elaborazioni, e così la
scuola più avanzata del
costituzionalismo italiano (insomma, per dirla a la Brunetta,
la parte peggiore
dell’Italia).
Vogliamo parlarne insieme tutti noi qui fuori? A me piacerebbe….
Carlo Guglielmi
Luglio 2011