La minaccia dell’art.8
di
Luciano Gallino * |
In un articolo comparso oggi su La Repubblica , Luciano Gallino
simula che cosa potrebbe succedere ad un lavoratore (o lavoratrice)
che già è occupato in un´azienda, oppure stia
trattando la propria assunzione, laddove associazioni dei lavoratori
rappresentative sul piano nazionale o territoriale abbiano sottoscritto
con quell´azienda le "specifiche intese" previste
dall´articolo 8.
I commenti all´articolo 8 del decreto sulla manovra finanziaria
hanno insistito per lo più sul rischio che esso faciliti
i licenziamenti, rendendo di fatto inefficace l´articolo
18 dello Statuto dei Lavoratori allorché si realizzino
"specifiche intese" tra sindacati e azienda. È
stato sicuramente utile richiamare l´attenzione prima di
tutto su tale rischio, di importanza cruciale per i lavoratori.
Tuttavia un´attenzione non minore dovrebbe essere rivolta
ad altre parti dell´articolo 8 che lasciano intravvedere
un grave
peggioramento delle condizioni di lavoro di chiunque abbia o voglia
avere un´occupazione alle dipendenze di un´azienda.
Vediamo dunque che cosa potrebbe succedere ad un lavoratore (o
lavoratrice) che già è occupato in un´azienda,
oppure stia trattando la propria assunzione, laddove associazioni
dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale o territoriale
abbiano sottoscritto con quell´azienda le "specifiche
intese" previste dall´articolo 8. Sappia in primo luogo
l´interessato che – se ci sono state delle intese
in merito – ogni suo movimento sul lavoro sarà controllato
istante per istante da un impianto audiovisivo. L´articolo
4 dello Statuto dei lavoratori lo vieterebbe, ma l´articolo
8 del decreto permette di derogarvi.
Gradirebbe forse, quel lavoratore, un orario intorno alle 40 ore?
Se lo tolga dalla testa. In forza di un´altra "specifica
intesa", entro quell´azienda l´orario normale
è di 60 ore, il limite massimo posto da una direttiva della
Commissione europea, limite che per particolari mansioni può
salire a 65; però, in forza della stessa intesa, può
in qualche mese scendere a 20. Vorrebbe essere classificato come
operaio specializzato, come lo è da tanti anni? Gli viene
fatta presente un´altra intesa, stando alla quale quell´azienda
può attribuire a uno specializzato la qualifica di operaio
generico: prendere o lasciare. Può anche accadergli, dopo
qualche tempo, che l´azienda gli proponga di convertire
il contratto di lavoro a tempo indeterminato in un contratto da
collaboratore a progetto rinnovabile, se garba all´azienda,
di tre mesi in tre
mesi. Un contratto grazie al quale si ritroverebbe a lavorare
nella veste di un autonomo - tali essendo i collaboratori a progetto
- che deve effettuare la sua prestazione con tutti i vincoli del
lavoratore subordinato, a partire dall´orario e dai controlli
audiovisivi, ma senza fruire dei benefici che questi hanno, tipo
avere per contratto le ferie retribuite.
Le situazioni lavorative sopra indicate non sono illazioni gratuite.
Se le parole del decreto hanno un senso, sono tutte situazioni
rese materialmente e immediatamente possibili, nel caso in cui
l´articolo 8 diventi legge, dai punti che vanno da a) (concernente
gli audiovisivi) fino ad e) (riguardanti le modalità del
rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni) del comma 2 dell´articolo
in questione. Con un minimo impegno se ne possono individuare
innumerevoli altre; quale, per dire, un´organizzazione del
lavoro che abolisca del tutto le pause sulle catene di produzione,
o introduca operazioni di dieci secondi da ripetere seicento volte
l´ora.
La giungla di situazioni lavorative in cui qualsiasi lavoratore
o lavoratrice potrebbe trovarsi sommerso è resa possibile
dal comma 2-bis (o 3 che sia, nell´ultima versione). Tale
comma costituisce un mostro giuridico quale la Repubblica italiana
non aveva mai visto concepire dai suoi legislatori. Infatti esso
permette nientemeno che di derogare, ove si siano stipulate le
suddette intese tra associazioni dei lavoratori o le loro rappresentanze
sindacali operanti in azienda, dalle disposizioni di legge che
disciplinano le materie richiamate dal comma 2. Non qualcuna:
tutte. Al riguardo la formulazione dell´articolo 8 non lascia
dubbi: esso mira a stabilire per legge che è
realmente possibile derogare da tutte le leggi che hanno finora
disciplinato le materie sopra elencate. Dette leggi comprendono
non soltanto lo Statuto dei Lavoratori del 1970, il pacchetto
Treu del 1997, la legge 30 del 2003 con il successivo decreto
attuativo (emanati dalla stessa maggioranza di governo), ma pure
le centinaia di disposizioni legislative introdotte dagli anni
60 in poi che si trovano citate in calce a ogni manuale di diritto
del lavoro (si veda ad esempio quello del compianto Massimo Roccella).
Oltre che ignorare, ma per il governo attuale son piccolezze,
gli articoli 3 e 39 della Costituzione.
Di fronte a una simile mostruosità, eventuali accordi tra
i sindacati confederali che si impegnassero a rifiutare ogni deroga
di quella parte dell´articolo 8 riguardante i licenziamenti
senza giusta causa del comma 2 sarebbero evidentemente scritti
sull´acqua (a parte l´amenità di sottoscrivere
di corsa una deroga a un decreto millederoghe). Per un verso perché
rappezzare il vulnus dell´articolo 18 dello Statuto sarebbe
certamente utile; ma al prezzo di accettare il gravissimo stravolgimento
di tutte le regole concernenti l´organizzazione del lavoro
e della produzione che il decreto pretende di introdurre. Per
un altro verso, l´ambiguo comma 1 spalanca palesemente la
porta a ogni genere di degrado dell´attività dei
sindacati: dalla contrattazione sindacale al ribasso (nota fattispecie
del diritto del lavoro), alla formazione
di mille sigle locali, alla concreta possibilità che anche
rappresentanze sindacali delle maggiori confederazioni cedano
sul piano locale a pressioni, lusinghe, o calcoli di convenienza.
A sommesso avviso di chi scrive, l´articolo 8 del decreto
sulla manovra economica non è in alcun modo emendabile
o assoggettabile a pattuizioni. Se non si vuole far fare un salto
indietro di mezzo secolo alla nostra civiltà del lavoro,
va semplicemente cancellato.
da La Repubblica del 15 settembre
Settembre
2011